Informativa Whistleblowing

Ceccato S.p.a., consapevole dell’importanza dell’attivazione di adeguati canali di segnalazione al fine di tutelare l’integrità dell’Azienda e garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, anche nei confronti dei terzi, nell’esercizio delle attività aziendali, ha provveduto ad attivare appositi canali di segnalazione aziendali in conformità al D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

 

Con la presente Informativa Ceccato S.p.a. intende promuovere la più ampia diffusione presso tutti i Destinatari di ogni informazione utile sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

 

CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo aziendale in qualità di:

  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Azienda;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Azienda,

anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali ovvero durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE SEGNALATI

Costituiscono Segnalazioni Rilevanti le segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Azienda di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, come frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché in materia di imposte sulle società, libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori sopra indicati. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le c.d. pratiche abusive che contravvengono alla tutela della libera concorrenza (adozione di prezzi predatori, sconti target, vendite abbinate, etc.).

Sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate oppure ad aspetti di vita del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l’attività aziendale e/o professionale.

Sono altresì escluse le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio) oppure pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato.

Le suddette “segnalazioni escluse” non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, l’azienda potrà decidere se prevedere nei propri Regolamenti aziendali interni se e come trattare questo tipo di segnalazioni.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire un’adeguata attività di verifica, è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la ricostruzione del fatto e all’accertamento della fondatezza di quanto segnalato. In particolare, dovranno essere indicati:

  • I dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) e nel caso di utilizzo della linea telefonica o incontro diretto, un recapito ove ricevere l’avviso di ricevimento della segnalazione e i successivi riscontri, nonché eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare l‘eventuale soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
  • eventuali documenti allegati;
  • eventuali soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

 

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno considerate e trattate quali segnalazioni ordinarie pur con le medesime procedure interne previste per le segnalazioni whistleblowing.

 

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Per consentire la trasmissione di Segnalazioni scritte e orali, l’Azienda, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attiva e mantiene aperti i seguenti canali di segnalazione:

  1. Canale per le segnalazioni in forma scritta:
    1. Piattaforma Online (modulo segnalazione)
  2. Canale per le segnalazioni in forma orale:
    1. una linea telefonica attiva dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00, al numero +39 331 6368592 con inoltro al Gestore del Canale. Al fine di garantire la riservatezza, il segnalante dovrà comunicare immediatamente che intende effettuare una “Segnalazione Whistleblowing”.

Ove richiesto dal segnalante, è possibile fissare un incontro diretto con il Gestore del Canale. L’incontro diretto è tenuto esclusivamente dal Gestore del Canale con modalità riservate e mediante la redazione della scheda di segnalazione.

Ceccato S.p.a., nel pieno rispetto del Decreto Whistleblowing, garantisce che i canali di cui sopra assicurano la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un Comitato Whistleblowing.

 

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore del Canale, ricevuta la segnalazione, svolge le seguenti attività:

  • rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di 
  • ricezione;
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
  • da diligente seguito alle segnalazioni ricevute attivando i soggetti incaricati per la gestione della segnalazione;
  • fornisce un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione. Tale riscontro può avere anche natura interlocutoria, qualora l’istruttoria non sia ancora terminata. Terminata l’istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

Per l’adeguato trattamento della segnalazione, potranno essere coinvolti soggetti interni o esterni, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, che non versino in conflitto d’interessi e che saranno comunque vincolati agli obblighi di riservatezza previsti dalla norma.

All’esito dell’istruttoria, se la segnalazione risulta fondata, il Gestore del canale di segnalazione si rivolgerà agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti ai fini dell’attivazione di azioni preventive, correttive o disciplinari nei confronti del segnalato.

 

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO (ANAC)

Per poter ricorrere al canale di segnalazione istituito da ANAC, devono sussistere alcune condizioni. In particolare, il segnalante può adire alla procedura esterna soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni: nel suo contesto lavorativo il canale aziendale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al D.Lgs. n. 24/2023; ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Al medesimo canale possono essere segnalate eventuali ritorsioni subite.

Vedasi https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

 

I dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 24/2023.

Vedasi [Privacy Whistleblowing].